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Fatturazione differita
Febbraio 15, 2018
Adempimento:
Termine ultimo per l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione
Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA
Modalità:
Registro delle vendite o dei corrispettivi
Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 21 e 23;
– D.P.R. 14/08/1996, n. 472, art. 1;
– Circolare 19/10/2005, n. 45/E;
– Risoluzione 15/11/2004, n. 135/E;
– Risoluzione 07/03/2002, n. 78/E
– D.P.R. 14/08/1996, n. 472, art. 1;
– Circolare 19/10/2005, n. 45/E;
– Risoluzione 15/11/2004, n. 135/E;
– Risoluzione 07/03/2002, n. 78/E
Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione dal 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di euro 516;
– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
Sanzione penale:
– emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l’importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione dal 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di euro 516;
– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
Sanzione penale:
– emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l’importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni
Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 6;
– D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 8
– D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 8